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Nuove tabelle siae 2015
Oggetto: SIAE: polizza fideiussoria dal 26/05/2015 al 26/05/2016
Come ben sapete, l’articolo 9 della nostra importante convenzione SIAE – UNPLI del 2 giugno 1999, prevede la possibilità di non far pagare alle nostre Pro Loco associate il deposito cauzionale al momento della stipula di un permesso per l’effettuazione di un evento con musica tutelata.
Questa “ Convenzione di Garanzia Collettiva “ è in atto ininterrottamente dal 26 maggio 2005 ed anche quest’anno l’UNPLI non ha voluto privare le sue Pro Loco di questo significativo servizio.
Pertanto Vi chiedo cortesemente di comunicare a tutte le Vostre Pro Loco questa rilevante opportunità, certo che i Funzionari SIAE attueranno senza problemi ad ogni presentazione della tessera di affiliazione dell’anno in corso.
Naturalmente e come ormai consuetudine, io sono sempre disponibile a supportare le Pro Loco nel momento delle necessità che si presentano cammin facendo.
In evidenza le nuove tabelle SIAE 2015.
Per scaricare il decompressore winrar collegarsi al presente sito:
SIAE-Manifestazioni-Cinematografiche-2015-tipologie-diverse SIAE-Manifestazioni-cinematografiche-Anno-2015-comunicazione-e-tariffe SIAE-Tariffe-Commercial-Video-I.I.F.-Anno-2015 SIAE-Tariffe-Ordinarie-Concertini-Musica-senza-ballo-Anno-2015 Tabella-Manfestazioni-gratuite-compensi-anno-2015 Tabella-Manifestazioni-a-pagamento-compensi-anno-2015 Tariffario-Commercial-Video-IIF-Anno-2015
Adesioni Unpli 2015
Contrada 12 Dicembre 2014
Pregiatissimi Presidenti Pro Loco della Campania
LORO SEDI
Si pubblica nella CARTELLA i consueti file di Auguri, adempimenti 2015, modulistica etc.
Si raccomanda, in primo luogo, la compilazione del modulo adesione in word come riportato per la consueta istanza da trasmettere in cartaceo; inoltre si richiede la compilazione in excel del modulo allegato che raccoglie i dati occorrenti a realizzare le iniziative e promuovere il nostro sistema ai sensi della nuova Legge regionale sul Turismo.
E’ un piccolo sacrificio che ci consentirà di realizzare un format completo che sarà di estrema utilità per tutti noi; specie nella promozione delle attività che andrete a realizzare.
La modulistica ufficiale per i Contributi 2015 sarà resa disponibile appena concertata con la Regione e il tutto sarà oggetto di riunione assembleare regionale durante la quale , con i dirigenti dell’Assessorato al turismo, illustreremo novità e modalità operative.
Certo che sarete come sempre attenti e consequenziali, auguro a voi tutti, ai soci e alle vostre famiglie i migliori Augurio di Buone feste e di un sereno e migliore Nuovo Anno, unitamente allo staff della segreteria coordinato da Marco Perrotti , della Giunta e del Consiglio Regionale, dei presidenti provinciali Giuseppe Silvestri di Avellino, Antonio Lombardi di Benevento, Ciro Mainini di Napoli e Mario De Iuliis di Salerno e di Nicola Marano Commissario di Caserta .
Cordialmente
Mario Perrotti
AUGURI-E-ADESIONI-2015 MODULO_ADESIONE-2015
Modulo-adesione-2015-Unpli-Campania-excel
Legge bevande e alcolici
Allegata nota esplicativa e legge su somministrazione di bevande e alcolici
Convenzione generale UNPLI – SIAE
CONVENZIONE GENERALE UNPLI – SIAE
Costituzione di una Pro loco
Nota esplicativa e documenti utili per la creazione di una nuova pro loco
Documentazione iscrizione legge 383/2000
Legge 7 dicembre 2000, n. 383
“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000
Alcune Precisazioni sulla legge 383 :
1) La Legge 383/2000 non è una legge che si applica automaticamente, ma per usufruire dei vantaggi che essa offre è necessario fare apposita domanda (alla propria Regione o all’Unpli Nazionale) ed avere alcuni requisiti che sono previsti dalla stessa legge.
Ogni pro loco può pertanto decidere se usufruire della legge 383, oppure se non usufruirne.
2) Se si decide di usufruire della legge 383, occorre verificare se il proprio Statuto contiene tutti i punti previsti dall’art. 3 della legge in questione, ed essere costituiti da almeno un anno.
E’ opportuno precisare che le clausole previste nell’art. 3 sono tutte obbligatorie, e alcune di queste devono essere presenti nello Statuto nella forma letterale prevista dalla legge, ad evitare discussioni interpretative. In particolare si consiglia di riportare nel testo letterale le clausole di cui ai punti d), e), l) dell’art. 3.
3) La legge prevede che la costituzione delle associazioni di promozione sociale avvenga “per atto scritto”. Lo stesso per le eventuali successive modifiche allo Statuto.
Sono pertanto valide per la legge 383 le forme indicate dal D.L. 460/97 per gli enti non commerciali, ovvero:
a) atto pubblico (il Notaio interviene alla Assemblea, registra l’attoe lo conserva nella sua raccolta, rilasciandone copia autentica)
b) scrittura privata autenticata (il Notaio autentica le firme e provvede alla registrazione, quindi rilascia l’atto)
c) scrittura privata registrata (non serve il Notaio, ma l’atto deve essere registrato a cura della pro loco).
Tuttavia qualora esista una Legge Regionale che prevede per le Pro Loco una specifica forma, ad esempio esclusivamente l’atto pubblico come attualmente previsto dalla maggior parte delle legislazioni Regionali per le pro loco, ovviamente si dovrà utilizzare quella forma prevista, valida anche per la legge 383.
4) Se lo Statuto è a posto, e si desidera usufruire dei vantaggi della legge 383, la pro loco ha due possibilità di scelta:
a) iscriversi nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
b) iscriversi attraverso l’Unpli nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
5) Per quanto riguarda il precedente punto a), (Registro Regionale) non tutte le Regioni hanno ancora varato la Legge Regionale per disciplinare l’Albo Regionale previsto dall’art. 7 della Legge 383. Ogni Regione stabilisce e discliplina con propria legge le modalità ed i controlli sia per l’iscrizione che per la cancellazione dal Registro Regionale.
6) Per quanto riguarda il punto b), è necessario che la pro loco sia iscritta all’Unpli, e che rinnovi ad inizio anno la propria adesione all’Unpli.
Se si è iscritti nel Registro Nazionale attraverso l’iscrizione all’Unpli, il requisito viene meno se la pro loco non è iscritta all’Unpli.
7) Ai fini delle agevolazioni previste dalla Legge 383 i due Registri (Nazionale o Regionale) sono perfettamente analoghi.
8) E’ obbligatorio comunicare tempestivamente (entro 90 giorni) le variazioni che dovessero intervenire dopo l’iscrizione nei Registri in ordine al cambio rappresentante legale (Presidente) o spostamento della sede legale o variazioni all’atto costituivo o allo Statuto per l’aggiornamento del Registro ove la pro loco è iscritta.
9) Diventare Associazione di Promozione Sociale comporta numerosi vantaggi, ma anche un forte senso di responsabilità almeno per quanto riguarda il rilascio delle ricevute per i contributi ricevuti che poi possono essere portate in detrazione dalla dichiarazione dei redditi, e per quanto riguarda la conservazione della documentazione relativa.
Legge 7 dicembre 2000, n. 383
“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000
Art. 1 – Finalità e oggetto della legge
La legge, riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
Si propone di valorizzare l’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Ha inoltre lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 2. (Associazioni di promozione sociale)
Con l’art. 2 si stabilisce quali associazioni possono essere considerate “associazioni di promozione sociale”, e quali invece ne siano escluse.
Le pro loco, per le loro caratteristiche, rientrano a pieno titolo tra le associazioni destinatarie di questa legge, salvo che non abbiano nel proprio statuto norme restrittive per l’ammissione dei soci.
- Possibilità per le pro loco di iscriversi nei Registri Nazionali o Regionale;
Art. 3. (Atto costitutivo e statuto)
L’articolo 4 stabilisce norme non derogabili per rientrare in quanto previsto dalla presente legge.
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.
Per quanto riguarda questo punto le pro loco non hanno problemi. Tra l’altro, conformemente a quanto previsto nel DL 460, basta che la costituzione (quindi lo Statuto) sia fatta con atto scritto, con l’unico obbligo di indicare la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
questi primi tre punti ci sono certamente in tutti gli Statuti delle pro loco.
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
I due punti precedenti è necessario che siano inseriti nello Statuto in “forma esplicita”: Anche se è pacifico che le pro loco non hanno fine di lucro, non dividono eventuali proventi e reinvestono eventuali avanzi di gestione per attività statutariamente previste, occorre che sia messo chiaramente nello Statuto..
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative.
Anche questo punto apparentemente sembra soddisfatto dagli Statuti delle pro loco. Tuttavia occorre riflettere sul fatto che tutte le cariche debbono essere elettive. Per quanto riguarda le nostre associazioni, la presenza di uno o più rappresentanti del Comune (derivante in molte Regioni da precedenti leggi regionali) potrebbe rappresentare un limite.
E’ comunque previsto nella legge che:
In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
Inoltre occorre precisare nello Statuto:
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
(ad esempio il diritto a frequentare la sede sociale, a partecipare alle assemblee, ad essere soggetti attivi e passivi in relazione alle elezioni sociali; il dovere di pagare annualmente la quota stabilita ecc.
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Quest’ultimo punto è una novità introdotta dalla 383. In molti casi lo Statuto prevede che il patrimonio passi al Comune in caso di scioglimento. In tal caso basterà aggiungere “con destinazione a fini di utilità sociale”.
- Clausole obbligatorie che devono essere nello Statuto;
Art. 4. (Risorse economiche)
L’articolo 4 stabilisce quali possono essere le risorse economiche per le associazioni di promozione sociale.
Tra i punti indicati, quelli che costituiscono una novità sono particolarmente:
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
Per tutti questi punti, ad eccezione del punto f) che rientra nelle attività di natura commerciale e segue quanto previsto dalle normative fiscali, è stabilito che SONO TENUTE per almeno TRE ANNI alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.
- Nuove forme di finanziamento, con obbligo per tre anni di conservare la documentazione;
Art. 5. (Donazioni ed eredità)
Con questo articolo si stabilisce che le associazioni di promozione sociale possono ricevere donazioni ed eredità anche se non hanno acquisto la personalità giuridica. con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto. E’ disciplinata anche la trascrizione dei beni intestati alla associazione.
- Possibilità di ricevere donazioni o eredità senza aver bisogno della personalità giuridica;
Art. 6. (Rappresentanza)
1.L’art. 6 disciplina la rappresentanza della associazione. Stabilisce tra l’altro il fatto che i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
- Rivalsa dei creditori sul patrimonio sociale, e solo in via sussidiaria sul Presidente e Consiglieri;
Gli articoli da 7 a 10 istituiscono sia il Registro Nazionale che i Registri Regionali.
Per quanto concerne il Registro Nazionale, il cui Regolamento di attuazione (DL 14.11.2001 n. 471) è stato pubblicato il 25 gennaio scorso, L’Unpli ha fatto richiesta di esservi iscritta, in quanto opera in più di cinque Regioni e in più di 20 Provincie, ed ha le caratteristiche previste dall’art. 2.
Questo consentirà alle pro loco associate all’Unpli di essere automaticamente iscritte attraverso l’UNPLI nel Registro Nazionale, che ai fini dei vantaggi concessi dalla presente legge ha la stessa valenza dell’iscrizione nel Registro Regionale che ogni Regione deve o dovrà costituire.
Resta fermo che le clausole obbligatoriamente previste per gli Statuti (art. 3) debbono essere riportate.
Si prevede tuttavia una semplificazione delle procedure rispetto a quanto le singole Regioni stabiliranno dal punto di vista di documentazione da presentare ecc.
I dati che sarà necessario comunicare su apposito modulo di domanda (la sola appartenenza all’Unpli non è sufficiente), sono essenzialmente: il nome del Presidente, l’indicazione della sede, copia anche non autentica dello Statuto e dell’atto costitutivo, dichiarazione del Presidente che lo Statuto è conforme a quanto previsto dalla legge.
Fatta un minimo di istruttoria, l’Unpli provvederà a iscrivere le pro loco che ne hanno fatto domanda nel Registro Nazionale. Ovviamente potranno essere iscritte anche le Organizzazioni Periferiche dell’Unpli, purché con Statuto conforme alle previsioni della presente legge.
- Registro Nazionale con accesso facilitato per pro loco iscritte all’Unpli e le articolazioni Unpli;
Gli articoli 11 e 12 istituiscono e disciplinano l’Osservatorio Nazionale dell’associazionismo, del quale fa parte anche l’UNPLI in quanto tra le prime 10 associazioni a livello Nazionale.
L’art. 13 stabilisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio per: (comma 3 art. 12 lettere d) ed f)):
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 (nota: Nazionale o Regionale) per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
Gli articoli da 14 a 17 stabiliscono gli Osservatori Regionali, collaborazione con l’ISTAT, partecipazione al CNEL.
VANTAGGI ED AGEVOLAZIONI
Con l’art 18 si passa ai vantaggi derivanti dall’essere iscritti nel Registro Nazionale o nel Registro Regionale.
Art. 18. (Prestazioni degli associati
L’art. 18, nel prevedere che l’attività dell’associazione deve essere svolta prevalentemente a livello di “volontariato gratuito dei soci”.
Vi è anche previsto che in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
- Possibilità di assunzione dei soci o di far fare ai soci prestazioni professionali
Art. 19. (Flessibilità nell’orario di lavoro)
Questo articolo consente ai soci, per svolgere le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui al successivo art. 30 (stipulate per le attività previste dallo statuto verso terzi), hanno diritto di poter usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
- Possibilità di usufruire di orari flessibili
Art. 20. (Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
Le cessioni di beni e di prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati, ovvero non costituiscono operazione commerciale.
Ad esempio una gita riservata ai soci cui partecipano i loro familiari conviventi, o un circolo.
- equiparazione ai fini fiscali delle prestazioni rese ai soci e di quelle ai rispettivi familiari conviventi;
Art. 21. (Imposta sugli intrattenimenti)
Con l’art. 21 viene stabilito che le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
In pratica si ha un risparmio secco del 16% (importo dell’imposta sugli intrattenimenti) sulle quote e i contributi quando si svolge attività di intrattenimento per i propri soci.
Interessa probabilmente marginalmente le pro loco. Può interessare i Circoli Pro Loco Unpli.
- Disciplina particolare per attività di intrattenimento per i soci;
Art. 22 (Erogazioni liberali)
Grazie all’art. 22, viene introdotto per le “erogazioni liberali” a favore delle associazioni di promozione sociale la:
- deducibilità fiscale fino a 4 milioni annui dei contributi erogati dalle persone fisiche;
- deducibilità fiscale fino a 3 milioni o al 2% del reddito di impresa dichiarato;
- Obbligo di conservare la documentazione per tre anni;
Una pro loco non iscritta nei Registri Nazionali o Regionale se riceve un contributo liberale (ovvero non legato ad una prestazione o servizio) da un privato o da una impresa ne rilascia ricevuta, ma l’importo del contributo “liberale” non è detraibile dai redditi, né per il privato né per l’impresa.
Per le sole imprese la detraibilità c’è attualmente, nei limiti stabiliti dalle leggi fiscali, solo a fronte di una fattura emessa dalla pro loco per un servizio (ad esempio intervento pubblicitario), per una sponsorizzazione., ecc.
Art. 23. (Tributi locali)
Grazie a questo articolo gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni. Quindi:
- facoltà riconosciuta ai Comuni di applicare riduzioni sui tributi comunali (asporto rifiuti, I.C.I., pubblicità, addizionali, ecc.);
Art. 24 (Accesso al credito agevolato e privilegi)
L’art. 24 stabilisce la possibilità di accedere al credito agevolato come previsto per le cooperative e i loro consorzi, nel caso che si svolgano uno o più progetti convenzionati ai sensi dell’art. 30 di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali
Inoltre stabilisce che i crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizio prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.
- Credito agevolato e privilegio nei confronti dei beni immobili dei debitori
Art. 25 (Messaggi di utilità sociale)
L’art. 25 consente alle associazioni di utilità sociale iscritte nei registri Nazionali o Regionali di usufruire di:
- accesso gratuito alla trasmissione di messaggi di utilità sociale;
Art. 26. (Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
In forza dell’art. 26 alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
- Diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Art. 27 (Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Possibilità di promuovere azioni giurisdizionali e possibilità di intervenire in giudizi civili, penali, amministrativi nell’interesse dell’associazione e per le finalità statutarie
Art. 28 (Accesso al Fondo sociale europeo)
L’art. 28 consente l’accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
- accesso favorito ai finanziamenti del Fondo sociale europeo;
L’art. 29 stabilisce che le Regioni devono favorire l’associazionismo sociale, salvaguardandone l’autonomia.
Art. 30. (Convenzioni)
L’art. 30 consente di stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici.
Sono stabilite anche alcune norme (verifiche, assicurazioni, previsione di rimborsi spese, polizze assicurative, ecc.).
- possibilità di stipulare convenzioni con Stato, Regioni, province, Comuni, Enti Locali;
Art. 31 (Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
L’art. 31 consente di utilizzare in forma non onerosa di beni mobili ed immobili di amministrazioni statali (civili e militari), regionali, provinciali e comunali per manifestazioni e iniziative temporanee.
Inoltre i sindaci possono concedere in occasione di particolari eventi o manifestazioni, autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (era previsto l’obbligo del REC).
Inoltre le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati (polizze assicurative obbligatorie).
- possibilità di utilizzare temporaneamente strutture pubbliche a titolo gratuito;
- possibilità di licenze temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga;
- possibilità di esercitare attività turistiche per i propri associati;
Art. 32 (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)
E’ prevista la possibilità di avere in comodato gratuito dallo Stato, le regioni, le province e i comuni di beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
(oggi la legge obbliga i comuni a concedere la sede ad equo canone)
E’ rilevante che si sia stabilito in questo articolo che “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.”.
Inoltre per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali, nonché per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.
- possibilità di comodato gratuito di beni mobili ed immobili dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.
- possibilità di finanziamenti agevolati per la costruzione, recupero, restauro, adattamento, adeguamento e straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali.
- Derogabilità della destinazione urbanistica.
Legge 7 dicembre 2000, n. 383
“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000
RIEPILOGO SINTETICO DELLE POSSIBILITA’ ED AGEVOLAZIONI
- Possibilità per le pro loco di iscriversi nei Registri Nazionali o Regionale (art. 2 – art. 7/10)
- Clausole obbligatorie che devono essere nello Statuto (Art. 3);
- Nuove forme di finanziamento, con obbligo per tre anni di conservare la documentazione
(art. 4); - Possibilità di ricevere donazioni o eredità senza aver bisogno della personalità giuridica (art. 5);
- Rivalsa dei creditori sul patrimonio sociale, e solo in via sussidiaria sul Presidente e/o sui Consiglieri (art. 6)
- Registro Regionale (art. 7/10), o in alternativa :
- Registro Nazionale con accesso facilitato per pro loco iscritte all’Unpli e le articolazioni Unpli (art. 7/10)
- Possibilità di assunzione dei soci o di far fare ai soci prestazioni professionali (art. 18)
- Possibilità di usufruire di orari flessibili (art. 19)
- equiparazione ai fini fiscali delle prestazioni rese ai soci e di quelle ai rispettivi familiari conviventi (art. 20)
- Disciplina particolare per attività di intrattenimento per i soci (art. 21);
- deducibilità fiscale fino a 4 milioni annui dei contributi erogati dalle persone fisiche (art.22);
- deducibilità fiscale fino a 3 milioni o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 22);
- Obbligo di conservare la documentazione per tre anni (art. 4 e 22);
- facoltà riconosciuta ai Comuni di applicare riduzioni sui tributi comunali (asporto rifiuti, I.C.I., pubblicità, addizionali, ecc.) (art. 23);
- Credito agevolato e privilegio nei confronti dei beni immobili dei debitori (art. 24)
- accesso gratuito alla trasmissione di messaggi di utilità sociale (art. 25);
- Diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 26);
- Possibilità di promuovere azioni giurisdizionali e possibilità di intervenire in giudizi civili, penali, amministrativi nell’interesse dell’associazione e per le finalità statutarie (art. 27)
- accesso favorito ai finanziamenti del Fondo sociale europeo (art. 29);
- possibilità di stipulare convenzioni con Stato, Regioni, province, Comuni, Enti Locali (art. 30);
- possibilità di utilizzare temporaneamente strutture pubbliche a titolo gratuito (art. 31);
- possibilità di licenze temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga (art. 31)
- possibilità di esercitare attività turistiche per i propri associati (art. 31)
- possibilità di comodato gratuito di beni mobili ed immobili dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. (art. 32)
- possibilità di finanziamenti agevolati per la costruzione, recupero, restauro, adattamento, adeguamento e straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per lo svolgimento delle attività istituzionali (art. 32)
- Derogabilità della destinazione urbanistica (art. 32)
Tutto Per una Pro Loco
In questa pagina troverete tutti i documenti utili per una corretta gestione di una pro loco
Volontari senza compensi e contributi pubblici
CONCESSIONE CONTRIBUTI DA ENTI P
COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA PRO LOCO E AFFILIAZIONE
COSTITUZIONE-VERBALI – COMUNICAZIONI
CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO
D.L.5-2012 SEMPLIFICAZIONE E SVILUPP
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL
L R 7-2005 RICHIESTA CONTRIBUTI 2013
LEGGI INTERESSANTI LE PRO LOCO
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81 DOC
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE
ABC DI UN DIRIGENTE
MANUALE GESTIONALE PER UN DIRIGENTE DI PRO LOCO
CIRCOLI UNPLI
Circoli UNPLI |
Perchè un Circolo Pro Loco – UNPLI?Una scelta che accrescerà il rapporto fra la Pro Loco e i propri sociUn’ottima oportunita’ di autofinanziamento svago e divertimento anche per intere famiglieMomenti di aggregazione sociale coltivazione di nuove amicizie e …….altro ancora
Se vi trovate in piccole entita’ territoriali ove latitano centri di ritrovo e pubblici esercizi renderete un utile servizio all’intera comunita’ con l’apertura di un circolo pro loco-unpli |
Vademecum normativo unpli
In attesa della definizione del vademecum nazionale, inseriamo quello definito e prodotto dal Comitato Regionale Unpli Campania
Attestazione erogazione ad Ass Promoz Sociali L 383
Normativa e certificazione standard per ricezione contributi a pro loco iscritte alla legge 383/2000
Richiesta Unpli Card 2015
PRENOTAZIONI E RICHIESTA UNPLI CARD
La pro loco di …………………………………………………………….prenota nr°….……………………………tessere del socio 2015 da distribuire ai propri associati e n°……………………..vetrofanie.
LUOGO DI CONSEGNA
Le CARD devono essere consegnate presso…………………………………………………………….
Via…………………………….………………….
nr…….……………….Città………………………..…………..
CAP……………..……..…Prov……….………….
La pro loco si impegna a:
– Promuovere le card .
– Versare il costo complessivo sul CORRENTE POSTALE Nr. 12251831 ABI 07601 CAB 15100 intestato a UNPLI CAMPANIA – Via Provinciale 88, 83020 Contrada (AV)
CODICE IBAN IT 23 R 07601 15100 000012251831. Si prega di inviare ricevuta del versamento a conferma della prenotazione al 0825674919. Costo di 1 card è di 2,00 €
In evidenza documentazione per richiesta UNPLI CARD 2015
Accreditamento Servizio Civile
A decorrere dal 1 ottobre 2014 gli enti di Servizio civile possono presentare istanza di accreditamento/adeguamento agli Albi di Servizio Civile Nazionale.
L’accreditamento resterà sempre aperto e, pertanto, le istanze potranno essere presentate in qualsiasi data senza alcun vincolo temporale.
Le Pro Loco interessate potranno essere inserite come Enti Figlio inviando i documenti in evidenza.
Per qualsiasi richiesta, contattateci via mail a serviziocivileunpli@gmail.com
In evidenza tutti i documenti da trasmettere alla nostra sede, sita in via Provinciale 88, 83020 Contrada (Av)
MOD. 1.1 domanda per accordi partner (controllare tutti i documenti richiesti nel presente modulo)
domanda-di-ammissione-al-servizio-civile-UNPLI
ACCORDO DI PARTENARIATO_ SOLO PER NON PRO LOCO
Autocertificazione Dlgs 81-2008
Dichiarazione tre anni attività
Albo regionale
In evidenza albo regionale pro loco iscritte alla regione campania
Istanza Contributi Legge 18_2014 Anno 2015
CONTRADA, 12/03/2015
Preg.mi Presidenti Pro Loco della Campania
LORO SEDI
Come già comunicato, Il Consiglio Regionale della Campania nella riunione di mercoledi 18 febbraio us, ha approvato il regolamento attuativo della L.R. 18/2014 con modifiche tecniche.
Nella giornata di lunedì è stato pubblicato il decreto attuativo rendendo definitivo l’atto consiliare (BURC n° 16 del 9 Marzo 2015).
Tanto premesso si invitano le Pro Loco che non l’avessero ancora fatto a presentare l’istanza contributi entro il 30 Marzo (fede data consegna); e alle Pro Loco che hanno riscontrato qualche carenza nella documentazione già presentata, ad attivarsi per integrare e/o correggete l’istanza
Cordiali saluti e buon lavoro
Segreteria UNPLI CAMPANIA
Regolamento Attuativo L.R. 18 BURC n 16
Ai Presidenti delle Pro Loco della Campania,
E p.c. ai Presidenti Provinciali
LORO SEDI
Carissimi, la nuova Legge sul turismo e il Regolamento attuativo necessitano di nuove modalità di richiesta contributi.
Facendo seguito alla nota già trasmesse attraverso i Presidenti provinciali e in attesa della definizione delle procedure previste per Legge, oltre che col fine di non giungere ai limiti temporali, si rende necessario prevedere alcuni adempimenti che, interessando altri soggetti e quindi necessitando di tempi non “nostri”, si possono già realizzare senza giungere “all’ultimo minuto”
Tanto premesso e, come già citato, con il solo scopo di anticipare alcuni adempimenti previsti e avere la documentazione in tempo per presentare la nuova domanda contributi, si ritiene fornire le indicazioni di massima previste dal regolamento in parola che troverete nella cartella “Istanza Contributi Legge 18_2014 Anno 2015” nel download del sito www.unplicampania.net.
E appena il caso di precisare che eventuali integrazioni che si dovessero rendere necessarie saranno immediatamente portate a vostra conoscenza.
E’ evidente, poi, che il buon senso e la doverosa pazienza dovranno essere la norma, non l’eccezione.
In allegato troverete le notizie e la modulistica che UNPLI Campania ha elaborato e che risponde alle nuove norme introdotte dalla Legge Regionale 18/2014.
E’ importante ed essenziale che leggiate il file “Adempimenti Istanza contributi nuova Legge” che vi aiuterà a comprendere le novità.
Al riguardo si rende necessario chiarire ulteriormente che la modulistica finale sarà definita, in concerto con l’Assessorato, appena approvato il Regolamento e, ovviamente, rapidamente trasmessa.
I Presidenti dei Comitati provinciali, cui la presente è inviata per le azioni di competenza (trasmissione e informazione) sono pregati di prevedere (per le ovvie ragioni che si dovessero palesare di rapidità e urgenza) una raccolta delle istanze in parola da trasmettere (o portare) in Assessorato a loro cura, e attrezzarsi con la propria segreteria
Restando a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento e/o informazione, ringrazio per la collaborazione e invio cordiali saluti.
Mario Perrotti